Legge di bilancio : cosa cambia per le detrazioni delle spese sanitarie nel 2020

Con la legge di bilancio entrata in vigore il 1 gennaio di quest’anno all’art 1, commi 679-680, viene stabilito che per usufruire delle detrazioni al 19% per tutta una serie di spese (dagli interessi sul mutuo alle donazioni, dalle quote associative alle spese veterinarie, fino alle spese sanitarie a professionisti privati), sarà necessario pagare tramite

carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altre forme di pagamento [diverse dal contante, n.d.A.]

Fanno eccezione solo le spese per l’acquisto di medicinali o dispositivi medici (ad esempio protesi) e il pagamento di prestazioni sanitarie effettuate presso il Servizio Pubblico o il privato convenzionato, perché la spesa è già tracciata con altri mezzi.

COSA CAMBIA PER I CLIENTI DEGLI PSICOLOGI CHE ACQUISTANO PRESTAZIONI SANITARIE?

Sostanzialmente nulla: potranno ottenere le stesse detrazioni che ottenevano prima del provvedimento, a condizione di pagarci con uno strumento tracciabile, diverso dal contante. In generale, carte di pagamento o bonifici.

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Personalmente mi sono provvista di un Pos portabile ed ho avvisato tutti i pazienti a fine 2019 che dal nuovo anno (gennaio 2020) dovranno effettuare il pagamento attraverso carta di credito o bancomat al ricevimento della fattura a termine d ogni incontro.

I RIFERIMENTI NORMATIVI.

A questo link  la legge di bilancio completa (link)A pagina 234-235 i due commi di riferimento (il 679 e il 680).
Riportiamo qui il testo dei due commi per comodità:

  1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

FONTE AltraPsicologia web

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